Art. 40
Squali seta e squali alalunga
In vigore dal 22 gen 2016
Squali seta e squali alalunga
1. Nella zona della convenzione WCPFC è vietato conservare a bordo, trasbordare, immagazzinare o sbarcare parti o carcasse non sezionate delle seguenti specie:
a)
squali seta (Carcharhinus falciformis),
b)
squali alalunga (Carcharhinus longimanus).
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati.
Storico versioni
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