Art. 18
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare
In vigore dal 22 gen 2016
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare
Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all', esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e esclude tale nave dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2016.
Storico versioni
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