Art. 18 · Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

Art. 18

Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare

In vigore dal 22 gen 2016
Revoca dell'assegnazione del quantitativo supplementare Se uno Stato membro constata che una nave partecipante a prove su attività di pesca pienamente documentate non rispetta le condizioni di cui all', esso revoca immediatamente l'assegnazione del quantitativo supplementare concesso a tale nave e esclude tale nave dalla partecipazione alle suddette prove per il resto del 2016.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:72:oj#art-18