Art. 3
In vigore dal 8 gen 2016
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Le partite di mangimi e alimenti di cui all', paragrafo 1, lettere i), j) e k), che hanno lasciato il paese di origine prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono essere importate nell'UE senza essere accompagnate da un certificato sanitario e dai risultati del campionamento e delle analisi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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