Art. 2

In vigore dal 8 gen 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k): «i) Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Brasile; j) Capsicum sp. e noci moscate originari o provenienti dall'India; k) Noci moscate originarie o provenienti dall'Indonesia.» 2) all', paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase: «Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti di peso lordo inferiore o uguale a 20 kg.» 3) all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile»; 4) all'articolo 5, paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti: «d) il ministero della Sanità e della formazione medica, per gli alimenti provenienti dall'Iran; e) la direzione generale per gli alimenti e il controllo del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia»; 5) all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto i): «i) il ministero dell'Agricoltura, per gli alimenti provenienti dall'Indonesia.» 6) all'articolo 6 è aggiunta la seguente frase: «Se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi, è sufficiente che il numero di identificazione della partita appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi.» 7) all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9).» 8) l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
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