Art. 2
In vigore dal 8 gen 2016
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 è così modificato:
1)
all', paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere i), j) e k):
«i)
Arachidi con guscio o sgusciate, burro di arachidi e arachidi altrimenti preparate o conservate (mangimi e alimenti) originarie o provenienti dal Brasile;
j)
Capsicum sp. e noci moscate originari o provenienti dall'India;
k)
Noci moscate originarie o provenienti dall'Indonesia.»
2)
all', paragrafo 3, è aggiunta la seguente frase:
«Il presente regolamento non si applica inoltre alle partite di mangimi e alimenti di peso lordo inferiore o uguale a 20 kg.»
3)
all'articolo 5, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
il ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (MAPA) [Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)], per i mangimi e gli alimenti provenienti dal Brasile»;
4)
all'articolo 5, paragrafo 2, le lettere d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«d)
il ministero della Sanità e della formazione medica, per gli alimenti provenienti dall'Iran;
e)
la direzione generale per gli alimenti e il controllo del ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e dell'allevamento della Repubblica di Turchia, per gli alimenti provenienti dalla Turchia»;
5)
all'articolo 5, paragrafo 2, è aggiunto il seguente punto i):
«i)
il ministero dell'Agricoltura, per gli alimenti provenienti dall'Indonesia.»
6)
all'articolo 6 è aggiunta la seguente frase:
«Se una partita si compone di un imballaggio che racchiude vari piccoli imballaggi/elementi, è sufficiente che il numero di identificazione della partita appaia sull'imballaggio che racchiude tali piccoli imballaggi/elementi.»
7)
all'articolo 9, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«L'autorità competente del PED autorizza il trasferimento della partita a un PDI previo l'espletamento favorevole dei controlli di cui al paragrafo 2 e la compilazione delle sezioni pertinenti della parte II del DCE (II.3, II.5, II.8 e II.9).»
8)
l'allegato I del regolamento (UE) n. 884/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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