Art. 3
Una sostanza, una registrazione
In vigore dal 5 gen 2016
Una sostanza, una registrazione
1. Fatti salvi gli articoli 11, paragrafo 3, e 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, spetta all'Agenzia garantire che tutti i dichiaranti della stessa sostanza siano associati nella stessa registrazione, a norma del regolamento in questione.
2. Quando l'Agenzia autorizza un dichiarante potenziale di una sostanza già registrata a fare riferimento alle informazioni da lui richieste in conformità dell'articolo 27, paragrafo 6, e dell'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006, essa provvede affinché qualsiasi successiva trasmissione di informazioni da parte di tale potenziale dichiarante confluisca nella trasmissione comune per tale sostanza.
3. Se un dichiarante potenziale ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi degli articoli 26 o 29 del regolamento (CE) n. 1907/2006 e si è assicurato che non è tenuto a condividere gli esperimenti su animali vertebrati ai fini della sua registrazione, egli può decidere di far valere l'articolo 11, paragrafo 3, o l'articolo 19, paragrafo 2, per procedere ad una trasmissione separata di tutte o di parte delle informazioni in questione di cui all'articolo 10, lettera a), del regolamento.
In questi casi, il dichiarante potenziale informa gli eventuali precedenti dichiaranti di tale sostanza in merito alla sua decisione. Egli ne informa anche l'Agenzia che è tenuta ad assicurare che questa trasmissione separata, effettuata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, o dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006, confluisca nella registrazione esistente per tale sostanza, conformemente al paragrafo 1.
Storico versioni
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