Art. 46
Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
In vigore dal 17 dic 2015
Manifesto come dichiarazione di transito ai fini dell'utilizzo del regime di transito unionale basato su supporto cartaceo per le merci trasportate per via aerea
1. Una compagnia aerea può essere autorizzata ad utilizzare come dichiarazione di transito il manifesto delle merci il cui contenuto corrisponda al modello che figura nell'allegato 9, appendice 3, della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944.
2. L'autorizzazione di cui all' indica la forma del manifesto e gli aeroporti di partenza e di destinazione delle operazioni di transito unionale. La compagnia aerea autorizzata a norma dell' invia una copia autenticata dell'autorizzazione alle autorità doganali competenti di ciascun aeroporto interessato.
3. Quando un'operazione di trasporto concerne merci che circolano in regime di transito unionale esterno conformemente all'articolo 226 del codice o merci che circolano a norma dell'articolo 188 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, tali merci sono elencate su manifesti distinti.
Storico versioni
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