Art. 3

In vigore dal 16 dic 2015
1.   Fatto salvo l', l'applicazione del regolamento (CE) n. 1215/2009 per quanto riguarda la Bosnia-Erzegovina non è sospesa se, prima del 1o gennaio 2016, l'Unione e la Bosnia-Erzegovina firmano e applicano in via provvisoria un accordo sull'adeguamento dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e dell'accordo interinale per tener conto dell'adesione della Croazia all'Unione europea. 2.   Nel caso in cui l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1 sia firmato e applicato in via provvisoria solamente il 1o gennaio 2016 o successivamente, il regolamento (CE) n. 1215/2009 è nuovamente applicabile per quanto concerne la Bosnia-Erzegovina a decorrere dalla data in cui tale accordo sia stato firmato e applicato in via provvisoria. 3.   La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea non appena sia stato firmato l'accordo sull'adeguamento di cui al paragrafo 1.
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