Art. 1

In vigore dal 16 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 1215/2009 è così modificato: 1) all', paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «d) il mancato compimento, da parte dei paesi e territori di cui all', di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani, compresi i diritti fondamentali del lavoro, dei principi fondamentali della democrazia e dello stato di diritto.»; 2) all', il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   In caso di inosservanza, da parte di un paese o territorio, del paragrafo 1, lettera a), b) o c), o del paragrafo 2, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può sospendere, in tutto o in parte, il diritto del paese o territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 8, paragrafo 4.»; 3) all'articolo 7, è aggiunta la lettera seguente: «c) la sospensione, in tutto o in parte, del diritto del paese o del territorio in questione ai benefici previsti dal presente regolamento in caso di inosservanza da parte di tale paese o territorio delle condizioni di cui all', paragrafo 1, lettera d).»; 4) all'articolo 10, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   Qualora constino alla Commissione elementi di prova sufficienti della sussistenza di frodi o della mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, ovvero di un forte aumento delle esportazioni nell'Unione, superiore al livello della normale capacità di produzione e di esportazione o di un'inosservanza delle disposizioni dell', paragrafo 1, lettere a), b) o c), da parte dei paesi e territori di cui all', essa può adottare misure per sospendere integralmente o in parte i regimi previsti dal presente regolamento per un periodo di tre mesi, purché abbia preliminarmente:»; 5) all'articolo 12, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Il presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2020.»; 6) nell'allegato I, la nota a piè di pagina n. 5 è sostituita dalla seguente: «5) L'accesso al contingente tariffario globale per i vini originari del Montenegro, nella misura in cui esso riguardi i prodotti di cui al codice NC 2204 21 , è subordinato al previo esaurimento del contingente tariffario individuale previsto dal protocollo sul vino concluso con il Montenegro. Tale contingente tariffario individuale è aperto in forza dell'ordine n. 09.1514.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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