Art. 3
Olio di oliva
In vigore dal 16 dic 2015
Olio di oliva
1. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 13 dicembre 2016.
2. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
Storico versioni
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