Art. 1
Cereali
In vigore dal 16 dic 2015
Cereali
1. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
2. In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di orzo, emessi nell'ambito del contingente 09.4126 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11).
3. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
4. In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di granturco, emessi nell'ambito del contingente 09.4131 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
5. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
6. In deroga all', paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
7. In deroga all', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.
8. In deroga all', paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.
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