Art. 2
Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
In vigore dal 15 dic 2015
Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
1. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento.
2. Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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