Art. 2 · Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

Art. 2

Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni

In vigore dal 15 dic 2015
Formati elettronici per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni 1.   Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato V del presente regolamento. 2.   Il formato elettronico da utilizzare per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, della direttiva 2011/16/UE, è conforme all'allegato VI del presente regolamento.
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