Art. 5
Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti
In vigore dal 14 dic 2015
Frequenza delle notifiche dei quantitativi richiesti
Due volte alla settimana gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali sono state presentate domande di conclusione di contratti, secondo le seguenti modalità:
a)
ogni lunedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il giovedì e il venerdì della settimana precedente;
b)
ogni giovedì entro le 12:00 (ora di Bruxelles), i quantitativi per i quali sono state presentate domande il lunedì, il martedì e il mercoledì della stessa settimana.
Storico versioni
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