Art. 4

Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione

In vigore dal 14 dic 2015
Svincolo dall'ammasso di prodotti destinati all'esportazione 1.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, è necessario il compimento di un periodo minimo di ammasso di 60 giorni. 2.   Ai fini dell'articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 826/2008, gli importi giornalieri sono quelli fissati nella colonna 6 della tabella che figura nell'allegato del presente regolamento.
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