Art. 1
Condizioni per le importazioni e il transito
In vigore dal 4 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1)
l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Condizioni per le importazioni e il transito
1. I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:
a)
le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III;
b)
le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1;
c)
le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;
d)
le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla Salmonella e restrizioni collegate che si applicano soltanto se sono indicate nell'opportuna colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte 1;
e)
le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato.
2. Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno:
a)
lettera b);
b)
la lettera d) se finalizzate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.»;
2)
l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Articolo 14
Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno
1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:
a)
pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato VIII;
b)
ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato IX.
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.»;
3)
gli allegati I, III, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2258:oj#art-1