Art. 1 · Condizioni per le importazioni e il transito

Art. 1

Condizioni per le importazioni e il transito

In vigore dal 4 dic 2015
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni per le importazioni e il transito 1.   I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti: a) le condizioni di cui agli articoli 6 e 7 e al capo III; b) le garanzie complementari di cui alla colonna 5 della tabella figurante all'allegato I, parte 1; c) le condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 e, se del caso, le date di chiusura di cui alla colonna 6A e le date di apertura di cui alla colonna 6B della tabella figurante nell'allegato I, parte 1; d) le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla Salmonella e restrizioni collegate che si applicano soltanto se sono indicate nell'opportuna colonna della tabella figurante nell'allegato I, parte 1; e) le garanzie complementari di salute animale eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione e di cui al certificato. 2.   Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno: a) lettera b); b) la lettera d) se finalizzate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore di cui all', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003.»; 2) l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno 1.   Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di: a) pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato VIII; b) ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e pulcini di un giorno, le condizioni di cui all'allegato IX. 2.   Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.»; 3) gli allegati I, III, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
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