Art. 2

In vigore dal 3 dic 2015
Le autorità irlandesi e la Commissione, in collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, si riuniscono periodicamente per monitorare l'assunzione, da parte delle istituzioni dell'Unione, di personale di lingua irlandese in numero sufficiente per gestire efficacemente la graduale riduzione della deroga indicata in allegato, nonché per monitorare le capacità e l'impiego di prestatori di servizi esterni ai fini del soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni dell'Unione riguardanti la lingua irlandese. Entro ottobre 2019 la Commissione riferisce al Consiglio sui progressi compiuti dalle istituzioni dell'Unione nell'attuazione della graduale riduzione della deroga indicata in allegato. Previa considerazione di tale relazione di attuazione, il Consiglio può decidere, conformemente all'articolo 342 del trattato, di rivedere le date indicate in allegato.
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