Art. 1

In vigore dal 3 dic 2015
La deroga di cui all', primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017. Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non si applica inoltre alle categorie di atti elencati in allegato a partire dalle rispettive date ivi specificate per ciascuna categoria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2264:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo