Art. 1
In vigore dal 3 dic 2015
La deroga di cui all', primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non si applica inoltre alle categorie di atti elencati in allegato a partire dalle rispettive date ivi specificate per ciascuna categoria.
Storico versioni
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