Art. 3
Estratti standard
In vigore dal 3 dic 2015
Estratti standard
1. Gli estratti standard del registro forniscono le seguenti informazioni relative al partito politico europeo interessato o alla fondazione politica europea interessata:
a)
il tipo di entità: partito politico europeo o fondazione politica europea;
b)
il numero di registrazione assegnato dall'Autorità conformemente all';
c)
la denominazione completa, l'acronimo e il logo;
d)
lo Stato membro in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la sede;
e)
nei casi in cui lo Stato membro in cui si trova la sede preveda una registrazione parallela, il nome, l'indirizzo e il sito web, se del caso, dell'Autorità di registrazione competente;
f)
l'indirizzo della sede, il recapito postale se differente, l'indirizzo di posta elettronica e il sito web, se del caso;
g)
la data di registrazione come partito politico europeo o fondazione politica europea e, se del caso, la data di cancellazione dal registro;
h)
se il partito politico europeo o la fondazione politica europea sono stati creati a seguito di una conversione da un'entità registrata in uno Stato membro, la denominazione completa e lo status giuridico di tale entità, compreso l'eventuale numero di registrazione nazionale;
i)
la data di adozione dello statuto e di ogni eventuale modifica;
j)
per i partiti politici europei unicamente:
—
l'elenco dei partiti membri,
—
il numero di membri del partito politico europeo o dei partiti membri del medesimo, ove pertinente, che sono membri del Parlamento europeo,
—
il nome e il numero di registrazione della fondazione politica affiliata, se pertinente;
j)
per le fondazioni politiche europee unicamente:
—
l'elenco delle organizzazioni affiliate,
—
il nome e il numero di registrazione del partito politico europeo cui sono affiliate;
l)
il nome del presidente e delle persone investite di poteri di rappresentanza amministrativa, finanziaria o giuridica, con una chiara indicazione delle loro capacità e dei loro poteri, individuali o collettivi, di impegnare l'entità nei confronti di terzi e di rappresentarla in procedimenti giudiziari.
2. Il formato dell'estratto standard è riportato nell'allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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