Art. 2
Sistema dei numeri di registrazione
In vigore dal 3 dic 2015
Sistema dei numeri di registrazione
1. Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande.
2. Il numero di registrazione è costituito da due componenti:
a)
un identificativo europeo;
b)
un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni.
3. Il formato del numero è riportato nell'allegato I.
Storico versioni
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