Art. 2

Sistema dei numeri di registrazione

In vigore dal 3 dic 2015
Sistema dei numeri di registrazione 1.   Ciascun partito politico europeo e ciascuna fondazione politica europea riceve un proprio numero di registrazione in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande. 2.   Il numero di registrazione è costituito da due componenti: a) un identificativo europeo; b) un identificativo nazionale, che segue l'identificativo europeo, qualora lo Stato membro in cui si trova la sede del partito politico europeo o della fondazione politica europea applichi il proprio sistema parallelo di numerazione delle registrazioni. 3.   Il formato del numero è riportato nell'allegato I.
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