Art. 5

Modelli per relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo

In vigore dal 2 dic 2015
Modelli per relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo Le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista pubblicano come parte della relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo almeno i seguenti modelli: (a) il modello S.32.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sulle imprese incluse nell'ambito del gruppo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.32.01 di cui all'allegato III; (b) se per il calcolo della solvibilità di gruppo il gruppo utilizza il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.02.01.02 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sullo stato patrimoniale, utilizzando la valutazione di cui all'articolo 75 della direttiva 2009/138/CE, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.02.01 di cui all'allegato III del presente regolamento; (c) il modello S.05.01.02 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese utilizzando i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.01 di cui all'allegato III del presente regolamento, per ogni area di attività definita nell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2015/35; (d) il modello S.05.02.01 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni su premi, sinistri e spese per paese secondo i principi di valutazione e rilevazione applicati nei bilanci consolidati, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.05.02 di cui all'allegato III; (e) il modello S.22.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sull'impatto delle misure di garanzia a lungo termine e delle misure transitorie, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.22.01 di cui all'allegato III; (f) il modello S.23.01.22 di cui all'allegato I, che specifica le informazioni sui fondi propri, compresi i fondi propri di base e i fondi propri accessori, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.23.01 di cui all'allegato III; (g) se per il calcolo della solvibilità di gruppo il gruppo utilizza il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.01.22 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.01 di cui all'allegato III del presente regolamento; (h) se per il calcolo della solvibilità di gruppo il gruppo utilizza il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.02.22 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando la formula standard e un modello interno parziale, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.02 di cui all'allegato III del presente regolamento; (i) se per il calcolo della solvibilità di gruppo il gruppo utilizza il metodo 1, definito all'articolo 230 della direttiva 2009/138/CE, o in via esclusiva o in combinazione con il metodo 2, definito all'articolo 233 della stessa direttiva, il modello S.25.03.22 di cui all'allegato I del presente regolamento, che specifica le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato utilizzando un modello interno completo, conformemente alle istruzioni contenute nella sezione S.25.03 di cui all'allegato III del presente regolamento.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2015/2452 — Modelli per relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria del gruppo | Portale Normativo