Art. 3
Valuta
In vigore dal 2 dic 2015
Valuta
1. Salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza, ai fini del presente regolamento per «valuta di segnalazione» si intende:
(a)
per l'informativa da parte della singola impresa, la valuta utilizzata per la preparazione del bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
(b)
per l'informativa da parte del gruppo, la valuta utilizzata per la preparazione dei bilanci consolidati.
2. Le cifre che esprimono importi monetari sono comunicate nella valuta di segnalazione. Ogni altra valuta diversa dalla valuta di segnalazione è convertita nella valuta di segnalazione.
3. Nell'esprimere il valore delle attività o passività denominate in una valuta diversa dalla valuta di segnalazione, il valore è convertito nella valuta di segnalazione come se la conversione fosse avvenuta al tasso di chiusura dell'ultimo giorno per il quale è disponibile il tasso appropriato nel periodo di riferimento a cui le attività o passività si riferiscono.
4. Nell'esprimere il valore di ricavi e costi, il valore è convertito nella valuta di segnalazione utilizzando la base di conversione utilizzata a fini contabili.
5. La conversione nella valuta di segnalazione è calcolata applicando il tasso di cambio proveniente dalla stessa fonte utilizzata per il bilancio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, nel caso della segnalazione da parte della singola impresa, o per il bilancio consolidato, nel caso della segnalazione da parte del gruppo, salvo diversamente disposto dall'autorità di vigilanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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