Art. 7

Semplificazioni consentite sulle segnalazioni trimestrali da parte della singola impresa

In vigore dal 2 dic 2015
Semplificazioni consentite sulle segnalazioni trimestrali da parte della singola impresa 1.   Ai fini delle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettera c), le misurazioni trimestrali possono basarsi su stime e metodi di stima in misura maggiore che le misurazioni dei dati finanziari annuali. Le procedure di misurazione per la segnalazione trimestrale sono concepite in modo da assicurare che le informazioni che ne risultano siano affidabili e conformi alle norme fissate dalla direttiva 2009/138/CE e che siano segnalate tutte le informazioni rilevanti che sono pertinenti per la comprensione dei dati. 2.   Ai fini della presentazione delle informazioni di cui all', paragrafo 1, lettere i) e j), le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare metodi semplificati per il calcolo delle riserve tecniche.
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