Art. 4
Ripresentazione di dati
In vigore dal 2 dic 2015
Ripresentazione di dati
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista presentano nuovamente il più rapidamente possibile le informazioni utilizzando i modelli di cui al presente regolamento, nel caso in cui le informazioni inizialmente segnalate relative allo stesso periodo di riferimento abbiano subito variazioni rilevanti dopo l'ultima presentazione alle autorità di vigilanza o all'autorità di vigilanza del gruppo.
Storico versioni
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