Art. 5
Ricevimento e trattamento della domanda
In vigore dal 30 nov 2015
Ricevimento e trattamento della domanda
1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine accusa per iscritto, per via elettronica, ricevuta della prima domanda di approvazione del prospetto non appena possibile, e al più tardi entro l'orario di ufficio del secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento. L'avviso di ricevimento informa l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato del numero di riferimento attribuito alla domanda di approvazione e dell'identità del referente presso l'autorità competente contattabile per chiedere precisazioni riguardo alla domanda. La data in cui è accusata ricevuta non influisce sulla data di presentazione della bozza di prospetto, ai sensi dell', paragrafo 2, della direttiva 2003/71/CE, dalla quale decorrono i termini per le comunicazioni.
2. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, se ha motivi ragionevoli di ritenere che i documenti presentatile siano incompleti o che siano necessarie informazioni supplementari, ad esempio a causa delle incongruenze o dell'incomprensibilità di talune informazioni fornite, informa per iscritto, per via elettronica, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione della necessità di comunicare informazioni supplementari e dei motivi che la giustificano.
3. Laddove reputi minori le lacune riscontrate oppure massimamente importante il fattore tempo, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può informare oralmente l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, nel qual caso non sono interrotti i termini per l'approvazione del prospetto di cui all', paragrafo 4, della direttiva 2003/71/CE.
4. Laddove l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato non possa o non voglia fornire le informazioni supplementari richieste conformemente al paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro d'origine ha diritto di rifiutare l'approvazione del prospetto e di interrompere la procedura d'esame.
5. L'autorità competente dello Stato membro d'origine comunica all'emittente, all'offerente o alla persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato la decisione adottata circa l'approvazione del prospetto per iscritto, per via elettronica, il giorno stesso dell'adozione. Se l'approvazione del prospetto è rifiutata, la decisione dell'autorità competente illustra i motivi del rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:301:oj#art-5