Art. 4

Presentazione della bozza finale

In vigore dal 30 nov 2015
Presentazione della bozza finale 1.   Ad eccezione della tabella di corrispondenza citata all', paragrafo 2, lettera a), la domanda di approvazione della bozza finale di prospetto riporta tutte le informazioni di cui all', paragrafo 2, diverse rispetto alla precedente bozza presentata. La bozza finale del prospetto non reca annotazioni a margine. 2.   Se le informazioni di cui all', paragrafo 2, presentate in precedenza sono rimaste invariate, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione su un mercato regolamentato conferma per iscritto che tali informazioni non hanno subito modifiche.
Storico versioni

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