Art. 2
Deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1307/2013
In vigore dal 30 nov 2015
Deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1307/2013
1. In deroga all'articolo 53, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di modificare, con effetto a decorrere dal 2016, le condizioni per la concessione del sostegno qualora tali condizioni siano interessate dall'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 modificato dal presente regolamento, indipendentemente dal fatto che la misura alla quale si applicano gli importi unitari modulati derivi da una misura singola o da diverse misure accorpate. Fatto salvo l'articolo 53 bis del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, le popolazioni interessate e, in particolare, l'importo fissato per il finanziamento di queste popolazioni, non subiscono modifiche. Tale decisione è adottata prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2016.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tali decisioni di modificare le condizioni per la concessione del sostegno al più tardi un mese dopo la data di pubblicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri informano gli agricoltori di qualsiasi decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:141:oj#art-2