Art. 1
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
In vigore dal 30 nov 2015
Modifica del regolamento delegato (UE) n. 639/2014
Il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 è così modificato:
1)
l'articolo 49 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
un giovane agricoltore ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 esercita un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il o i giovani agricoltori, in ogni anno per il quale la persona giuridica presenta domanda di pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori, devono essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altri agricoltori, fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1 bis del presente articolo.»;
b)
è inserito il paragrafo 1 bis seguente:
«1 bis. In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera b), gli Stati membri possono decidere che, a decorrere dall'anno civile 2016 o 2017, il o i giovani agricoltori esercitano il controllo effettivo e duraturo individualmente. Tale decisione è adottata una volta sola, prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande per il primo anno in cui essa si applica. Non è possibile adottare una siffatta decisione dopo la data di apertura del periodo di presentazione delle domande per l'anno civile 2017.
Qualora gli Stati membri si avvalgano della deroga di cui al primo comma, per determinare la data d'insediamento di cui all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, si considera il periodo in cui il giovane agricoltore ha esercitato il controllo insieme ad altri agricoltori conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b), del presente articolo negli anni civili precedenti l'anno civile a decorrere dal quale si applica la deroga.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale deroga decidono se richiedere il controllo esclusivo dei giovani agricoltori sulle persone giuridiche o associazioni di persone fisiche che hanno già ricevuto un pagamento nell'ambito del regime per i giovani agricoltori nell'anno o negli anni precedenti l'anno a decorrere dal quale si è applicata la deroga, durante i quali il o i giovani agricoltori hanno esercitato il controllo insieme ad agricoltori che non erano giovani agricoltori.»;
2)
all'articolo 53, paragrafo 2, è aggiunto il terzo comma seguente:
«Fatto salvo l'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo unitario del sostegno di cui al secondo comma, gli Stati membri possono decidere di applicare importi unitari modulati a determinate categorie di agricoltori o a livello di azienda agricola, per tener conto delle economie di scala risultanti dalle dimensioni delle strutture di produzione in determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli destinatari o, se la misura è destinata a una regione o ad un intero settore, nella regione o nel settore interessato. L'articolo 67, paragrafo 1, del presente regolamento si applica, mutatis mutandis, alla comunicazione di tali decisioni.»;
3)
è inserito l'articolo 53 bis seguente:
«Articolo 53 bis
Trasferimento di fondi tra misure
1. Fatti salvi i requisiti di cui al titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri possono decidere di usare gli importi comunicati a norma del punto 3, lettera i), dell'allegato I del presente regolamento allo scopo di finanziare una o varie altre misure di sostegno ai sensi del titolo IV, capo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 per lo stesso anno di domanda.
Il trasferimento di fondi tra misure di sostegno non può comportare l'annullamento di una misura di sostegno comunicata alla Commissione a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'articolo 67, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.
2. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è pari a o eccede il limite quantitativo comunicato a norma del punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, la misura di sostegno non può beneficiare di alcun trasferimento di fondi da altre misure di sostegno.
3. Se la superficie o il numero di capi ammissibili al sostegno nell'ambito di una misura di sostegno accoppiato facoltativo nell'anno di domanda considerato è inferiore al limite quantitativo comunicato a norma del punto 3, lettera j), dell'allegato I del presente regolamento, il trasferimento di fondi non può comportare che l'importo unitario sia inferiore al rapporto tra l'importo fissato per il finanziamento comunicato a norma del punto 3, lettera i) del suddetto allegato e il limite quantitativo.
4. Se gli Stati membri concedono un sostegno accoppiato per le colture proteiche grazie alla possibilità prevista all'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013, il trasferimento di fondi non può comportare che il sostegno disponibile per le colture proteiche sia inferiore al 2 % del massimale nazionale annuo quale stabilito nell'allegato II del suddetto regolamento.
5. La decisione di trasferire fondi tra le misure di sostegno è adottata anteriormente alla data del primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, per quanto riguarda i trasferimenti da e verso misure per le quali non è stato ancora effettuato alcun pagamento, tale decisione può essere adottata dopo tale data, ma non oltre:
a)
l'ultimo giorno del mese in cui è effettuato il primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo;
b)
il 30 novembre laddove il primo pagamento o versamento di anticipi sia effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre.
6. L'autorità competente dello Stato membro che intende decidere di trasferire fondi tra le misure di sostegno informa gli agricoltori di un eventuale trasferimento prima della data di apertura del periodo di presentazione delle domande.»;
4)
all'articolo 54, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se il sostegno nell'ambito di una determinata misura di sostegno accoppiato può essere concesso anche nell'ambito di un'altra misura di sostegno accoppiato, o di una misura attuata in virtù di altre misure e politiche dell'Unione, gli Stati membri garantiscono che l'agricoltore interessato possa ricevere il sostegno finalizzato all'obiettivo di cui all'articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1307/2013 nell'ambito di una sola misura per settore, regione, determinato tipo di agricoltura o determinato settore agricolo destinatario a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
5)
all'articolo 66 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 49, paragrafo 1 bis al più tardi 15 giorni dopo la data di adozione.»;
6)
all'articolo 67 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:
«3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma dell'articolo 53 bis, paragrafo 1, entro il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo pagamento o versamento di anticipi agli agricoltori per il sostegno accoppiato facoltativo. Tuttavia, se tale pagamento è stato effettuato nel periodo compreso tra il 16 e il 31 ottobre, tale comunicazione è trasmessa entro il 1o dicembre. La comunicazione comprende:
a)
l'elenco delle misure interessate e gli importi trasferiti;
b)
per ciascuna misura interessata, le superfici ammissibili o il numero di capi nell'anno di domanda pertinente, una volta effettuati tutti i controlli delle domande presentate;
c)
per ciascuna misura interessata, la giustificazione che il trasferimento non crea un incentivo a superare gli attuali livelli di produzione e non annulla le decisioni comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.»;
7)
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:141:oj#art-1