Art. 34

Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 25 nov 2015
Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.   CEPOL è aperta alla partecipazione delle autorità e degli istituti di formazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso. 2.   Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, CEPOL può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, con le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, con le organizzazioni internazionali e con le parti private. 3.   Conformemente ai paragrafi 1 e 2, sono conclusi accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità con cui le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private interessati possono partecipare alle attività di CEPOL, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate da CEPOL, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano lo statuto e regime applicabile agli altri agenti. 4.   CEPOL coopera con gli organismi dell'Unione competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento e menzionati al paragrafo 2, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi, conformemente al presente regolamento o alle pertinenti disposizioni della decisione 2005/681/GAI. 5.   Gli accordi di lavoro di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere conclusi solo con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Essi non sono vincolanti per l'Unione o per i suoi Stati membri.
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Art. 34 Regolamento (UE) 2015/2219 — Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali | Portale Normativo