Art. 34
Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
In vigore dal 25 nov 2015
Cooperazione con gli organismi dell'Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali
1. CEPOL è aperta alla partecipazione delle autorità e degli istituti di formazione dei paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.
2. Se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, CEPOL può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con gli organismi dell'Unione, conformemente ai loro obiettivi, con le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, con le organizzazioni internazionali e con le parti private.
3. Conformemente ai paragrafi 1 e 2, sono conclusi accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità con cui le autorità e gli istituti di formazione di paesi terzi, le organizzazioni internazionali e le parti private interessati possono partecipare alle attività di CEPOL, comprese le disposizioni relative alla partecipazione alle iniziative avviate da CEPOL, ai contributi finanziari e al personale. In materia di personale, tali disposizioni rispettano lo statuto e regime applicabile agli altri agenti.
4. CEPOL coopera con gli organismi dell'Unione competenti nelle materie disciplinate dal presente regolamento e menzionati al paragrafo 2, nell'ambito degli accordi di lavoro conclusi con tali organismi, conformemente al presente regolamento o alle pertinenti disposizioni della decisione 2005/681/GAI.
5. Gli accordi di lavoro di cui ai paragrafi 3 e 4 possono essere conclusi solo con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Essi non sono vincolanti per l'Unione o per i suoi Stati membri.
Storico versioni
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