Art. 12
Riunioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione.
3. Il consiglio di amministrazione tiene due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta della Commissione o di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione e il direttore esecutivo possono invitare a partecipare a una riunione, in veste di osservatore senza diritto di voto, ogni persona il cui parere possa essere rilevante per le discussioni.
5. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti possono farsi assistere da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.
6. CEPOL provvede alle funzioni di segreteria del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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