Art. 11
Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 25 nov 2015
Presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri che rappresentano il gruppo di tre Stati membri che hanno congiuntamente preparato il programma di 18 mesi del Consiglio. Essi assumono tali funzioni per il periodo di 18 mesi di detto programma del Consiglio. Tuttavia, se il presidente e il vicepresidente cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.
2. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione.
3. Qualora sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il presidente è sostituito d'ufficio dal vicepresidente.
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