Art. 2
Definizioni
In vigore dal 25 nov 2015
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2002/21/CE.
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1)
«fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico»: un’impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico;
2)
«servizio di accesso a Internet»: un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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