Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 25 nov 2015
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2002/21/CE. Si applicano inoltre le seguenti definizioni: 1) «fornitore di comunicazioni elettroniche al pubblico»: un’impresa che fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico; 2) «servizio di accesso a Internet»: un servizio di comunicazione elettronica a disposizione del pubblico che fornisce accesso a Internet, ovvero connettività a praticamente tutti i punti finali di Internet, a prescindere dalla tecnologia di rete e dalle apparecchiature terminali utilizzate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2120:oj#art-2