Art. 72

Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX)

In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) (, paragrafo 1, del codice) 1.   I paesi beneficiari comunicano alla Commissione i nomi, gli indirizzi e i recapiti delle autorità situate nel loro territorio che: a) fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione o agiscono sotto l’autorità del suo governo e sono abilitate a registrare gli esportatori nel sistema REX, a modificare e aggiornare i dati di registrazione e a revocare le registrazioni; b) fanno parte delle autorità pubbliche del paese in questione e sono incaricate di garantire la cooperazione amministrativa con la Commissione e con le autorità doganali degli Stati membri secondo quanto previsto nella presente sottosezione, nelle sottosezioni da 3 a 9 della presente sezione e nelle sottosezioni 2 e 3 del titolo II, capo 1, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   La notifica è trasmessa alla Commissione al più tardi tre mesi prima della data in cui i paesi beneficiari intendono iniziare la registrazione degli esportatori. 3.   I paesi beneficiari informano immediatamente la Commissione delle modifiche apportate alle informazioni notificate a norma del primo paragrafo.
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Art. 72 Regolamento (UE) 2015/2447 — Obblighi di notifica applicabili fino alla data di applicazione del sistema degli esportatori registrati (REX) | Portale Normativo