Art. 184

Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal trasportatore

In vigore dal 24 nov 2015
Obblighi di informazione relativi alla fornitura delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata da parte di persone diverse dal trasportatore (, paragrafo 6, del codice) 1.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il trasportatore e tutte le persone che emettono una polizza di carico forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una polizza di carico relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. Se il destinatario indicato nella polizza di carico che non ha polizze di carico sottostanti non mette le informazioni richieste a disposizione della persona che emette la polizza di carico, tale persona fornisce l’identità del destinatario. 2.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso un contratto di trasporto e rilascia la polizza di carico a quest’ultima. Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la polizza di carico informa del rilascio di tale polizza la persona con cui ha concluso l’accordo. 3.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore e tutte le persone che emettono una lettera di trasporto aereo forniscono, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità di qualsiasi persona che abbia concluso un contratto di trasporto con loro, abbia emesso una lettera di trasporto aereo relativa alle stesse merci e non abbia messo a loro disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. 4.   Nei casi di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, la persona che emette una lettera di trasporto aereo informa del rilascio della medesima la persona che con essa ha concluso un contratto di trasporto e rilascia a quest’ultima la lettera di trasporto aereo. Nel caso di un accordo di co-loading di merci, la persona che emette la lettera di trasporto aereo informa del rilascio di tale lettera la persona con cui ha concluso l’accordo. 5.   Nei casi di cui all’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il vettore fornisce, nella serie di dati parziale della dichiarazione sommaria di entrata, l’identità dell’operatore postale che non mette a sua disposizione le indicazioni richieste per la dichiarazione sommaria di entrata. 6.   Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano fino alla data di attuazione del potenziamento del sistema di controllo delle importazioni di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
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