Art. 186

Analisi dei rischi

In vigore dal 24 nov 2015
Analisi dei rischi (, paragrafo 3, e del codice) 1.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dell’arrivo delle merci presso l’ufficio doganale di prima entrata a condizione che la dichiarazione sommaria di entrata sia stata presentata entro i termini previsti agli articoli da 105 a 109 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, a meno che non sia identificato un rischio o non debba essere effettuata un’analisi dei rischi supplementare. Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le autorità doganali concludono l’analisi dei rischi entro 24 ore dalla ricezione della dichiarazione sommaria di entrata oppure, nei casi di cui all’, paragrafo 6, del codice, delle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata presentate dal trasportatore. In aggiunta al primo comma, nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della ricezione almeno della serie minima di dati della dichiarazione sommaria di entrata di cui all’, paragrafo 1, secondo comma del regolamento delegato (UE) 2015/2446. 2.   Ove del caso, l’analisi dei rischi è completata successivamente allo scambio di informazioni attinenti ai rischi e degli esiti dell’analisi dei rischi di cui all’, paragrafo 5, del codice. 3.   Se il completamento dell’analisi dei rischi richiede ulteriori informazioni sulle indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata, l’analisi è completata solo dopo che tali informazioni siano state fornite. A tal fine, le autorità doganali chiedono le suddette informazioni alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Se tale persona è diversa dal trasportatore, le autorità doganali informano il trasportatore, a condizione che quest’ultimo ne abbia fatto richiesta e abbia accesso al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento. 4.   Nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, qualora le autorità doganali abbiano fondati motivi di sospettare che la spedizione potrebbe costituire una grave minaccia per la sicurezza dei trasporti aerei, esse ne informano la persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, la persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento, del fatto che la spedizione deve essere sottoposta a controllo come Merce e posta ad alto rischio, in conformità del punto 6.7.3 dell’allegato della decisione C(2010) 774 della Commissione, del 13 aprile 2010, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l’attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile contenente le informazioni di cui all’, lettera a), del regolamento (CE) n. 300/2008, prima di essere caricate a bordo di un aeromobile a destinazione del territorio doganale dell’Unione. A seguito della notifica, la persona in questione comunica alle autorità doganali se la spedizione era già stata sottoposta a controllo o è stata sottoposta a controllo in conformità con i suddetti requisiti e fornisce tutte le informazioni pertinenti in merito a tale controllo. L’analisi dei rischi è completata solo dopo che queste informazioni sono state fornite. 5.   Nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, o nel caso di merci introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via aerea, qualora l’analisi dei rischi fornisca alle autorità doganali motivi ragionevoli per ritenere che l’introduzione delle merci nel territorio doganale dell’Unione ponga una minaccia grave alla sicurezza e tale da richiedere un intervento immediato, le autorità doganali notificano alla persona che ha presentato la dichiarazione sommaria di entrata o, se del caso, alla persona che ha presentato le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata e, se tale persona è diversa dal vettore, informano il vettore, a condizione che quest’ultimo abbia accesso al sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento, che le merci non devono essere caricate. Tale notifica viene effettuata e le suddette informazioni sono fornite subito dopo l’individuazione del rischio e, nel caso di merci containerizzate introdotte nel territorio doganale dell’Unione per via marittima di cui all’, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma. 6.   Se in relazione a una spedizione è stato accertato che essa pone una minaccia tale da richiedere un’azione immediata al momento dell’arrivo, l’ufficio doganale di prima entrata adotta tale azione all’arrivo delle merci. 7.   In caso di individuazione di un rischio che non rappresenti una minaccia grave alla sicurezza, tale da richiedere un intervento immediato, l’ufficio doganale di prima entrata trasmette i risultati dell’analisi dei rischi comprese, se necessario, le informazioni relative al luogo più appropriato in cui un’azione di controllo debba essere effettuata, nonché i dati della dichiarazione sommaria di entrata, a tutti gli uffici doganali potenzialmente interessati dalla circolazione delle merci. 8.   Quando nel territorio doganale dell’Unione sono introdotte merci esentate dall’obbligo di presentazione di una dichiarazione sommaria di entrata ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere da c) a k), m) e n), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e dell’, paragrafo 2, primo comma, dello stesso regolamento, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci sulla base, se disponibili, della dichiarazione di custodia temporanea o della dichiarazione doganale relativa alle merci in questione. 9.   Le merci presentate in dogana possono essere svincolate per un regime doganale o riesportate non appena sia stata completata l’analisi dei rischi e i risultati dell’analisi dei rischi e, ove necessario, le misure adottate, consentano lo svincolo. 10.   L’analisi dei rischi deve essere effettuata anche se le indicazioni della dichiarazione sommaria di entrata sono modificate conformemente all’ del codice. In tal caso l’analisi dei rischi è completata subito dopo aver ricevuto le indicazioni, a meno che non sia identificato un rischio o sia necessario effettuare un’ulteriore analisi dei rischi.
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Art. 186 Regolamento (UE) 2015/2447 — Analisi dei rischi | Portale Normativo