Art. 160

Garanzia isolata a mezzo di certificati

In vigore dal 24 nov 2015
Garanzia isolata a mezzo di certificati [, paragrafo 1, lettera b), del codice] 1.   Nel quadro del regime di transito unionale, una garanzia isolata sotto forma di impegno assunto da un fideiussore può essere fornita da quest’ultimo anche mediante l’emissione di certificati a favore delle persone che intendono essere i titolari del regime. La prova di tale impegno è redatta utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-02 e i certificati sono emessi utilizzando il formulario di cui all’allegato 32-06. Ciascun certificato copre un importo di 10 000 EUR per il quale il fideiussore è responsabile. Il periodo di validità di un certificato è di un anno a decorrere dalla data dell’emissione. 2.   Il fideiussore fornisce all’ufficio doganale di garanzia tutte le informazioni richieste in ordine ai certificati di garanzia isolata che ha emesso. 3.   Per ciascun certificato, il fideiussore comunica alla persona che intende essere il titolare del regime le seguenti informazioni: a) un numero di riferimento della garanzia; b) un codice di accesso associato al numero di riferimento della garanzia. La persona che intende essere il titolare del regime non modifica il codice di accesso. 4.   La persona che intende essere il titolare del regime presenta all’ufficio doganale di partenza un numero di certificati corrispondente al multiplo di 10 000 EUR necessario a coprire la somma degli importi di cui all’ del presente regolamento.
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Art. 160 Regolamento (UE) 2015/2447 — Garanzia isolata a mezzo di certificati | Portale Normativo