Art. 1
Tonno obeso e tonno albacora
In vigore dal 20 nov 2015
Il regolamento delegato (UE) n. 2015/98 è così modificato:
1)
l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«Articolo 3
Tonno obeso e tonno albacora
1. Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) e al tonno albacora (Thunnus albacares) nell'Oceano atlantico.
2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso e del tonno albacora non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e tonno albacora nell'Oceano Atlantico.»
2)
all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso:
a)
di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009; o,
b)
nei casi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009, di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui allo stesso articolo 9, paragrafi 2 e 8.»
3)
all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2016:171:oj#art-1