Art. 1 · Tonno obeso e tonno albacora

Art. 1

Tonno obeso e tonno albacora

In vigore dal 20 nov 2015
Il regolamento delegato (UE) n. 2015/98 è così modificato: 1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Tonno obeso e tonno albacora 1.   Il presente articolo si applica al tonno obeso (Thunnus obesus) e al tonno albacora (Thunnus albacares) nell'Oceano atlantico. 2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, i pescherecci di lunghezza pari o superiore a 20 metri non iscritti al registro ICCAT dei pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno obeso e del tonno albacora non possono pescare, tenere a bordo, trasbordare, trasportare, trasferire, trasformare o sbarcare tonno obeso e tonno albacora nell'Oceano Atlantico.» 2) all'articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è vietato pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare, sbarcare, trasportare, immagazzinare, vendere, esporre o mettere in vendita esemplari di tonno rosso: a) di dimensioni inferiori alla taglia minima di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 302/2009; o, b) nei casi di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 8, del regolamento (CE) n. 302/2009, di dimensioni inferiori alle taglie minime di cui allo stesso articolo 9, paragrafi 2 e 8.» 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il presente articolo si applica al pesce spada (Xiphias gladius) nell'Oceano atlantico.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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