Art. 8
Modifica del regolamento (UE) n. 1221/2014
In vigore dal 17 nov 2015
Modifica del regolamento (UE) n. 1221/2014
Nel regolamento (UE) n. 1221/2014 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 5 bis
Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock
1. Il presente articolo si applica ai seguenti stock:
a)
aringa nelle sottodivisioni CIEM 30-31;
b)
aringa nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 25-27, 28.2, 29 e 32;
c)
aringa nella sottodivisione CIEM 28.1;
d)
spratto nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni CIEM 22-32.
2. I quantitativi fino al 25 % del contingente iniziale di uno Stato membro relativo agli stock indicati al paragrafo 1 che non sono stati utilizzati nel 2015 sono aggiunti ai fini del calcolo del contingente dello Stato membro interessato relativo ai pertinenti stock per il 2016. I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi del presente paragrafo.
3. Nel caso in cui uno Stato membro abbia utilizzato l'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo relativamente a un determinato stock, non si applica alcun'altra flessibilità relativamente al riporto di possibilità di pesca inutilizzate per lo stock in questione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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