Art. 6
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
In vigore dal 17 nov 2015
Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie non soggette all'obbligo di sbarco
1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento.
2. Le catture e le catture accessorie di passera di mare sono conservate a bordo o sbarcate solo se sono state effettuate da pescherecci dell'Unione battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente a condizione che tale contingente non sia ancora esaurito.
3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture al contingente di cui allo stesso articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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