Art. 9

Notifica

In vigore dal 17 nov 2015
Notifica 1.   Entro il 1o gennaio 2017, utilizzando il modello stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione (5), gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e il recapito degli organismi di certificazione per le persone fisiche e le imprese di cui all', nonché i titoli dei certificati rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all' e alle imprese che soddisfano le condizioni di cui all'. 2.   Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità del paragrafo 1, fornendo tempestivamente alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.
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