Art. 10
Condizioni per il riconoscimento reciproco
In vigore dal 17 nov 2015
Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai certificati rilasciati in conformità dell', per quanto concerne le persone fisiche, e dell', per quanto concerne le imprese.
2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la traduzione del certificato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.
Storico versioni
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