Art. 4
Riesame delle analisi supplementari
In vigore dal 11 nov 2015
Riesame delle analisi supplementari
1. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all', lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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