Art. 1

Politica di gestione dei rischi

In vigore dal 11 nov 2015
Politica di gestione dei rischi Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi: a) la portata e la frequenza delle analisi supplementari; b) il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate; c) la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi.
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Art. 1 Regolamento (UE) 2015/2015 — Politica di gestione dei rischi | Portale Normativo