Art. 8

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al di fuori del collegio delle autorità di vigilanza

In vigore dal 11 nov 2015
Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza al di fuori del collegio delle autorità di vigilanza 1.   Un'autorità di vigilanza del collegio, quando condivide informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo su base bilaterale o multilaterale con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo entro un termine ragionevole. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso. 2.   Un'autorità di vigilanza del collegio, quando riceve da terzi informazioni che sono pertinenti per la vigilanza del gruppo e le condivide con altre autorità di vigilanza del collegio, segnala tali informazioni entro un termine ragionevole, nella misura più ampia possibile nel rispetto degli eventuali obblighi di riservatezza imposti dal terzo o dalla legge, all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che le informazioni siano diffuse a tutte le altre autorità di vigilanza interessate appartenenti al collegio delle autorità di vigilanza al momento o prima della successiva riunione dello stesso.
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