Art. 7
Presentazione delle principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
In vigore dal 11 nov 2015
Presentazione delle principali conclusioni in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
1. Le altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza trasmettono all'autorità di vigilanza del gruppo le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di singola impresa ai sensi dell'articolo 357, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle altre autorità di vigilanza del collegio le principali conclusioni tratte in esito alla procedura di riesame eseguita a livello di gruppo conformemente all'articolo 357, paragrafo 3, lettera a), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/35, utilizzando il modello di cui all'allegato II del presente regolamento.
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