Art. 1

Periodo di riferimento dell'indice

In vigore dal 11 nov 2015
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1708/2005 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Periodo di riferimento dell'indice 1.   Il periodo di riferimento comune dell'indice per gli IPCA è fissato a 2015 = 100. Questo nuovo periodo di riferimento dell'indice è utilizzato per le serie storiche complete di tutti gli indici e sottoindici IPCA, iniziando con la pubblicazione degli IPCA relativi al mese di gennaio 2016. 2.   Qualsiasi ulteriore sottoindice da integrare negli IPCA è raccordato in dicembre di un determinato anno al livello di 100 punti dell'indice ed è utilizzato a partire dal mese di gennaio, incluso, dell'anno successivo.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2015:2010:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Regolamento (UE) 2015/2010 — Periodo di riferimento dell'indice | Portale Normativo